Madre Natura, nella sua perfezione, ha pensato che per fare (ma anche per crescere) un bambino servissero due genitori. Purtroppo, nella realtà, non sempre le cose vanno così: uno dei due genitori può venire a mancare, può non volersi assumere le responsabilità genitoriali e non riconoscere il figlio, riconoscere il figlio e disinteressarsene….
Insomma, la casistica è variegata, ma la sostanza non cambia: il bambino si trova a essere cresciuto da uno solo dei due genitori e, talvolta, anche dal nuovo partner di quest’ultimo che de facto si trova a ricoprire il ruolo di genitore. Oltre a essere genitore solo di fatto, il coniuge del genitore biologico può anche vedersi riconosciuta in maniera legale la posizione di genitore.
Adozione del figlio del coniuge: cosa dice la legge italiana
La legge, infatti, ha previsto un istituto – l’adozione del figlio del coniuge – che permette di sopperire alla mancanza di uno dei due genitori biologici con la “sostituzione” dello stesso con un genitore non biologico, il coniuge della madre/padre biologico.
Facciamo un esempio: una coppia ha un figlio e, per qualsiasi motivo, uno dei due genitori non si prende cura del bambino. Il genitore biologico che si assume la responsabilità di crescere il bambino costruisce un nuovo e stabile legame affettivo con una terza persona che si ritrova a ricoprire de facto il ruolo del genitore biologico latitante.
A questa terza persona, la legge (articolo 44, lettera B, della legge 184 del 1983 sulle adozioni) riconosce la possibilità di adottare il figlio del coniuge.
Quali i requisiti fondamentali
Il primo e fondamentale requisito è che il genitore biologico e l’aspirante adottante siano coniugati (la legge non si applica ai conviventi) e che il genitore biologico “latitante”, se in vita, abbia dato il consenso all’adozione. Se ricorrono queste condizioni, si può procedere con l’adozione che viene definita “speciale” perché il nuovo legame giuridico si instaura solo fra il bambino e il genitore adottante e non anche fra il bambino e la famiglia di origine del genitore adottante.
Il “nuovo” genitore assume nei confronti del figlio la piena responsabilità genitoriale (ad esempio, ha l’obbligo di mantenimento, può intervenire la scelta del percorso formativo), mentre il bambino ne diventa erede (non vale il viceversa) e conserva i diritti successori nei confronti del genitore “latitante”.
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