Dallo scorso 7 novembre 2019 è entrata in vigore la legge 157 del 2019 che rende obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi antiabbandono e aggiorna al corretto uso dei sistemi di ritenuta per i bambini in auto : vediamo cosa dice la normativa in materia di seggiolini, quali sono gli standard di omologazione e cosa prevedono le sanzioni per tutti coloro che non rispettano le regole.
La normativa 2020 per i seggiolini
L’articolo 172 del Codice della Strada regola l’uso delle “cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini”, ma attraverso una serie di modifiche alle leggi in vigore adesso prevede anche che fino ai 4 anni di età il seggiolino debba essere dotato di dispositivo di allarme anti-abbandono.
Anche per questo è bene conoscere la normativa sulla sicurezza in auto prima di acquistare uno di questi sistemi di allarme, e scegliere i modelli di seggiolini omologati e idonei all’età e all’altezza del bambino: questo per proteggerlo da frenate brusche, incidenti ed evitare i casi in cui il genitore rischia di lasciare inavvertitamente il bimbo in auto.
Ricordiamo anche che il codice della strada prescrive che “i bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l’airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata”.
Per quanto concerne l’omologazione dei dispositivi di ritenuta i riferimenti normativi sono i regolamenti della Commissione UE : UNECE R44/04 e UNECE R129.
La seconda è la più recente normativa europea in ambito di seggiolini : la classificazione non è più in base al peso, ma in base all’altezza del bambino. In ogni caso il seggiolino è obbligatorio fino ai 12 anni di età o comunque fino ai 150 cm di altezza.
L’omologazione può essere controllata dall’acquirente mediante un’etichetta applicata al seggiolino.
L’omologazione e le sanzioni
Dal 2020 sono state inasprite le sanzioni per il mancato o scorretto utilizzo dei seggiolini o degli adattatori.
A questo proposito ricordiamo che per i bimbi di altezza superiore ai 125 centimetri si parla comunemente di “rialzi” o adattatori (seggiolini del gruppo 3, omologati ai sensi del Regolamento UE 44/03 e 44/04) dato che non hanno braccioli e li sollevano di circa 10-15 centimetri per portarli ad un’altezza congrua alle cinture dell’auto. A partire dal gennaio 2017, la normativa stabilisce che seggiolini e rialzi per i bambini sotto i 125 cm di altezza devono essere dotati di schienale, tuttavia le cosiddette “alzatine” o rialzi sprovvisti di schienale venduti prima del 2017 possono ancora essere utilizzati per un periodo ancora limitato ancora da definire. Invece, tutti i rialzi omologati R129-02 venduti dopo l’estate del 2017 devono essere obbligatoriamente dotati di schienale.
Per i trasgressori delle norme da marzo 2020 c’è una sanzione amministrativa dagli 80 ai 323 euro a cui si aggiunge la decurtazione di 5 punti sulla patente, mentre nei casi di recidiva in due anni viene comminata la sospensione della patente stessa da 15 giorni a due mesi; le sanzioni non si applicano al conducente se in auto è presente il genitore del bambino o chiunque eserciti la patria potestà.
Le due eccezioni
Tuttavia esistono due eccezioni all’uso dei seggiolini per auto e sono previste entrambe dall’articolo 172 del codice della Strada : la prima stabilisce che nelle auto adibite a pubblico servizio di trasporto (taxi o veicoli noleggiati con autisti) i bimbi di altezza inferiore a 1,5 metri possono circolare liberamente ma solo sui sedili posteriori e se accompagnati da un passeggero di almeno 16 anni;
La seconda eccezione riguarda le auto sprovviste di sistemi di ritenuta (cinture di sicurezza) come le auto d’epoca : non possono trasportare bimbi al di sotto dei 3 anni, mentre dai 3 anni in su i minori possono stare sul sedile anteriore o posteriore se sono alti almeno 1,5 metri.
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