Come ti sentiresti, da mamma, ad affrontare un viaggio in aereo sapendo che tuo figlio siede a diverse file di distanza? Trattandosi di un minore, quasi ci si aspetterebbe fosse obbligatorio prevedere la vicinanza genitore – prole. Eppure sedersi accanto al proprio figlio in aereo potrebbe non essere così “scontato”, sicuramente non da un punto di vista economico.
Questo quanto emerge dai reclami di diversi passeggeri che hanno visto il costo del loro biglietto “lievitare” dopo aver scelto la fila e i posti da occupare. Sulla situazione ha fatto luce l’Enac, Ente Nazionale Aviazione Civile, che ha adottato un provvedimento volto a garantire ai genitori dei minori di 12 di volare vicino ai propri figli.
Sedersi vicino al proprio figlio in aereo: diritto o favore?
Il provvedimento risale al luglio 2021, quando numerosi reclami sono arrivati agli enti preposti circa la difficoltà dei viaggiatori genitori di fa valere il proprio diritto di sedersi accanto al proprio figlio minore.
Alcune compagnie aeree chiedono espressamente di manifestare questo tipo di esigenza al momento dell’acquisto del biglietto, ma non danno certezza che poi venga esaudita effettivamente la richiesta.
Spesso, invece, al momento dell’acquisto dei biglietti in molte compagnie low cost viene richiesto un sovrapprezzo per avere la possibilità di scegliere i posti e avere quindi la garanzia di vedersi assegnato un posto accanto al proprio figlio, i caso contrario, i posti saranno assegnati casualmente tra quelli ancora liberi al momento del check in.
Pago di più per sedermi vicino a mio figlio?
Questa probabilmente è la più gettonata tra le domande rivolte alle compagnie aeree. La risposta ufficiale è negativa, ma a conti fatti la situazione parrebbe diversa. Da alcune compagnie aeree viene richiesto all’adulto di prenotare il posto vicino a pagamento.
Smanettando un po’ sui siti delle compagnie aeree nella sezione di simulazione preventivo viaggio, si nota che costo per la prenotazione del posto varia in base alla fila scelta, ma la cosa che ha poi spinto l’autorità preposta ad indagare è che il costo parrebbe aumentare se tra i passeggeri è presente un minore.
Sembrerebbe insomma che quello che si potrebbe pensare sia un diritto, sia in realtà per le compagnie aeree solo una linea guida e tutto rimesso alla politica della compagnia aerea che può scegliere se agevolare o meno i viaggiatori che ne fanno richiesta.
In linea generale per tutti i passeggeri che non pagano il sovrapprezzo per la scelta del posto, al momento del check-in è consigliato segnalare al personale la possibilità di cambiare posto al minore, laddove non sia stato possibile farlo in fase di prenotazione. In estrema ratio potrebbe essere demandato al personale di bordo l’incombenza di ridistribuire i posti con l’accordo dei passeggeri coinvolti.
Il provvedimento dell’Enac
A seguito delle indagini, su queste situazioni, a partire dal 15 agosto luglio 2021 L’Ente Nazionale Aviazione Civile ha stabilito con un provvedimento ad hoc (consultabile a questo link) che tutte le compagnie aeree hanno l’obbligo di garantire il diritto di vedersi assegnati posti vicini a tutti i genitori di bambini fino ai 12 anni a agli accompagnatori dei passeggeri con ridotta mobilità.
Il provvedimento è stato adottato sulla base delle prerogative che derivano dal decreto istitutivo dell’Ente, numero 250 del 1997, e della normativa comunitaria a tutela dei minori e delle persone fragili e ha lo scopo di garantire la tutela del passeggero e la sicurezza del volo.
Queste in dettaglio le disposizioni del provvedimento:
Art. 1: Tutela dei minori
Tutte le compagnie aeree operanti in Italia devono garantire, sin dalla fase di prenotazione/acquisto del biglietto aereo, ai bambini di età compresa tra i 2 e i 12 anni che viaggiano con i genitori o con almeno un adulto accompagnatore, nella stessa classe, l’assegnazione di posti vicini ai genitori o all’accompagnatore, senza alcun costo aggiuntivo.
Laddove ciò non fosse possibile, i bambini devono essere seduti nella medesima fila di sedili ovvero a non più di una fila di sedili di distanza dall’accompagnatore.
Art. 2 Tutela dei passeggeri a ridotta mobilità
Analoga garanzia di cui all’articolo n.1 deve essere assicurata alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta (PRM) che siano assistite da un accompagnatore.
Art. 3 Ripetizione delle somme versate a titolo di sovrapprezzo
- Le somme versate alle compagnie aeree, a titolo di supplemento sul prezzo del biglietto per l’assegnazione di posti contigui, dai bambini di età compresa tra i 2 e i 12 anni e loro genitori o accompagnatore e dai disabili e loro accompagnatore, sono ripetibili da parte dei viaggiatori per i viaggi effettuati dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, di cui al successivo art. 5
- Sono, altresì, ripetibili le somme versate, a titolo di supplemento sul prezzo del biglietto aereo per l’assegnazione di posti contigui alle categorie di passeggeri di cui al comma 1, per viaggi già acquistati e non ancora effettuati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
Art. 4 Sanzioni
In caso di accertamento della violazione delle suddette disposizioni, l’Ente procederà alla irrogazione di provvedimenti sanzionatori nei confronti delle compagnie aeree, ai sensi di quanto disciplinato dall’art. 7 del Decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.69 sulla precedenza ed assistenza da riservare alle persone con mobilità ridotta ed ai bambini non accompagnati.
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