Con il rientro a scuola nel mese di settembre sorge spesso una domanda spontanea relativa alla questione dell’uscita autonoma da scuola dei bambini.
In particolare ci si chiede quale sia l’età più adatta perché i bimbi possano uscire autonomamente dagli istituti scolastici, e quali siano le norme al riguardo. Cerchiamo di fare chiarezza su regole e aspetti validi per tutti i soggetti in gioco: alunni, genitori, insegnanti e personale scolastico.
Uscita autonoma da scuola: dipende dall’età
L’uscita da scuola è uno dei momenti più attesi dagli alunni, che al termine di una giornata passata dietro i banchi non vedono l’ora di tornare a casa. Questo momento è gestito dai genitori in coordinazione con la scuola secondo le raccomandazioni : ma chiaramente ogni famiglia ha le sue tempistiche e il suo modo di gestire chi va a prendere a scuola chi, quando uscire dal lavoro, dove parcheggiare ecc.
Quindi l’uscita da scuola comporta alcuni aspetti di una certa importanza per la famiglia, ma che sono stabiliti e regolamentati anche dalla legge. In particolare, quando un bambino o un minorenne può uscire da scuola in maniera autonoma, e senza dunque aspettare la presenza di un genitore o di un delegato?
Gli studenti che hanno superato i 14 anni, non hanno nessuna limitazione da questo punto di vista : per la legge sono liberi di uscire da scuola in modo totalmente indipendente ed autonomo. Discorso differente è per gli alunni più piccoli.
Under 14: uscita con autorizzazione
Per gli alunni minori di 14 anni è necessaria un’autorizzazione controfirmata da un genitore che li autorizzi ad allontanarsi da scuola in modo autonomo alla fine delle lezioni. Genitore, tutore o soggetto affidatario deve necessariamente provvedere a far pervenire alla direzione scolastica un modulo compilato in cui si autorizza il bimbo ad uscire da scuola in maniera autonoma.
In tal modo il personale scolastico e in particolar modo gli insegnanti sono sollevati da qualsivoglia responsabilità, e si limitano a prendere atto di quanto deciso dai genitori o da chi gestisce il bambino. Questo è quanto stabilito dall’articolo 19 bis del decreto legge 148/2017.
È opportuno specificare che non è la scuola che autorizza gli alunni ad uscire non accompagnati, ma sono i genitori che lo fanno.
Ovviamente questa è una facoltà dei genitori, una possibilità. Diverso il discorso per quanto riguarda l’opportunità di fare uscire o meno un bimbo solo da scuola. Oltre all’età del bambino vanno tenute in conto altre condizioni : come ad esempio il grado di autonomia del bambino, il contesto sociale e ambientale in cui si trova la scuola e la casa del bimbo, e in generale la maturità dello studente.
È dunque necessario considerare se l’istituto scolastico si trova in strade particolarmente trafficate, o difficili da raggiungere per un pedone, così come occorre tenere presente se il tragitto dalla scuola alla casa del bimbo presuppone il passaggio solitario in quartieri pericolosi o ritenuti socialmente a rischio.
Se infatti la legge parla genericamente di “minori di 14 anni” saremo noi probabilmente a valutare se il nostro bambino è in grado di affrontare un ritorno a casa.
Clausole e regolamenti dei singoli istituti scolastici
Detto quanto sopra sull’uscita da scuola autonoma del proprio figlio, occorre considerare anche i regolamenti dei singoli istituti scolastici italiani. Il dirigente scolastico infatti ha il diritto di porre un rifiuto all’allontanamento indipendente da scuola di un bimbo, se dovesse sussistere un rischio o un pericolo concreto, o nei casi in cui il modulo di autorizzazione compilato dai genitori risulti in qualche modo irragionevole o errato.
Occorre poi sottolineare come al momento dell’iscrizione del proprio bimbo in un istituto scolastico si accettano anche tutte le norme e i regolamenti interni che disciplinano ingressi e uscite dalla scuola stessa. Da un istituto all’altro possono perciò esserci variazioni in merito all’età con cui uno studente possa o non possa uscire in maniera autonoma.
È infatti prassi in molti istituti scolastici che si ponga una soglia per l’uscita autonoma da scuola : di solito questa soglia è la quinta elementare.
In tutti i casi sarebbe opportuno coordinarsi sin dall’inizio dell’anno scolastico con il personale dell’Istituto e informarsi sulle regole e gli orari di ingresso e uscita da scuola.
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