Con l’obbiettivo di favorire l’incremento del numero di donne che hanno un’occupazione lavorativa stabile, il Parlamento europeo ha approvato una serie di misure volte ad agevolare la figura paterna nel rapporto genitore-neonato. Le direttive proposte sono stata approvate con entusiasmo dalla maggioranza dei votanti.
Grazie a questa legge sono stati fissati i requisiti minimi affinché tutti gli stati membri dell’Unione Europea approvino delle norme che favoriscano l’incremento dell’occupazione femminile, riconoscendo al padre pari importanza della madre nel ruolo genitoriale e promuovendo la parità di genere sotto tutti i punti di vista.
Raddoppia il congedo di paternità: un passo in avanti verso la parità di genere
Secondo le direttive impartite dalla legge approvata dal Parlamento europeo nel corso dei prossimi anni, l’Italia, in qualità di stato membro della Comunità Europea, è tenuta ad aumentare il congedo parentale dei padri, raddoppiando il numero di giorni disponibili per rimanere accanto al bambino e alla madre subito dopo la nascita del figlio.
Attualmente, in Italia, ai padri è riconosciuto un congedo parentale della durata di cinque giorni lavorativi.
Tuttavia, i deputati hanno deciso di aggiungere alla proposta iniziale altri due mesi di congedo non trasferibile e individuali.
Nell’ambito di questa normativa europea, è stato portato a cinque il numero di giorni di cui dispone un lavoratore dipendete che assiste una parente o una persona appartenente allo stesso nucleo familiare che è affetta da una grave patologia o da infermità.
Più congedo ai papà, maggiori diritti per le mamme
L’iniziativa volta ad aumentare il numero di giorni lavorativi concessi ai neo papà è stata commentata dal deputato popolare maltese che ha affermato: “Questa direttiva vuole realizzare una maggiore parità di genere e una migliore divisione delle responsabilità”.
L’approvazione della direttiva è avvenuta a larga maggioranza con 490 voti favorevoli, 82 contrari e 48 astenuti.
La direttiva entrerà in vigore entro il ventesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed, a partire da quel momento, saranno concessi tre anni di tempo, agli Stati membri, per adeguarsi emanando un’apposita legge.
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