È finalmente giunto il parere del Consiglio di Stato sul decreto ministeriale sui dispositivi anti-abbandono, che si è reso necessario dopo i numerosi incidenti di bambini dimenticati in auto. Il nulla osta, richiesto dallo stesso Ministero delle Infrastrutture, contiene tuttavia alcune osservazioni.
Le lacune segnalate dal Consiglio di Stato
Il decreto, adottato in virtù della legge del 1° ottobre 2018, n. 117, si pone l’obbiettivo di adeguare la normativa italiana sull’obbligo di seggiolini e sistemi anti-abbandono. Nonostante il parere favorevole del Consiglio di Stato, il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture si mostra lacunoso in diversi punti, richiedendo quindi delle necessarie correzioni prima della sua entrata in vigore.
Tra le incongruenze segnalate spiccano la sezione relativa all’impatto economico della riforma sugli utenti del mercato (per gli operatori e i consumatori), la data di entrata in vigore effettiva, oltre alle incongruenze emerse con il nuovo Codice della Strada.
Le incoerenze tra il decreto e il nuovo Codice della Strada
La riforma, che sarebbe dovuta già entrare in vigore dal primo luglio 2019, richiederà quindi un ulteriore intervento correttivo per individuare con precisione la fascia di età dei bambini a cui si applica la normativa anti-abbandono.
Come segnalato dal Consiglio di Stato, infatti, l’art. 172, comma 1, del Codice della Strada richiede l’utilizzo obbligatorio dell’apposito seggiolino per bambini fino al metro e cinquanta di altezza (ovvero statisticamente fino al decimo anno di età), mentre nel nuovo comma 1bis introdotto dalla legge 117/2018, si limiterebbe l’obbligo dei dispositivi al compimento del quarto anno di età.
non è dato comprendere il motivo dell’apparente incongruenza per cui, mentre il comma 1 dell’art. 172 del Nuovo codice della strada impone l’obbligo di assicurare, con gli appositi sistemi di ritenuta, i bambini trasportati di statura inferiore a m. 1,50 (cioè, secondo comune esperienza, di età fino a 10 anni e anche oltre), il comma 1-bis dello stesso articolo, introdotto dalla legge n. 117/2018, introduce l’obbligo di utilizzare i dispositivi antiabbandono solo per i bambini di età inferiore a 4 anni;
La data di entrata in vigore
Il Consiglio di Stato ha anche sollecitato la modificazione dell’incongruenza sull’entrata in vigore e la sanzionabilità. Infatti l’obbligo di dotazione dei dispositivi è scattato dal 1° luglio 2019, ma di fatto non si possono applicare sanzioni, poiché i dispositivi non sono ancora stati definiti.
andrebbe sicuramente rimossa l’incongruenza della disposizione legislativa contenuta nell’articolo 1, comma 3, della legge n. 117 del 2018, ai sensi del comma 10 dell’articolo 172 come novellato, a partire dal 1° luglio 2019 chiunque non faccia uso del dispositivo anti abbandono rispondente alle specifiche fissate dal Ministero col decreto qui in esame dovrebbe essere soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria, e ciò nonostante il fatto che, in assenza del decreto stesso, tali dispositivi “rispondenti” non possano neppure esistere. A tale incongruenza ha inteso porre rimedio, su segnalazione del Ministero richiedente, il Ministero dell’interno, con la nota, riportata in atti, nella quale si invitano – ragionevolmente, ma contra legem – gli organi accertatori a non sanzionare il mancato rispetto della norma di legge.
Le lacune e le incoerenze così evidenziate dal Consiglio di Stato pongono nuovo lavoro in capo al Ministero delle Infrastrutture, quindi l’ufficiale entrata in vigore della legge sui dispositivi anti-abbandono deve essere ulteriormente prorogata.
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