Il 10 gennaio scorso da Palazzo Chigi era giunta notizia di un Decreto Legislativo che annunciava la possibilità, per i neo genitori, di affidare al figlio al momento della nascita, il doppio cognome. Ma è di qualche giorno fa la rettifica secondo la quale il bambino potrà assumere il cognome del padre oppure quello della madre, ma non entrambi.
In questo modo, viene confermato il cognome paterno come “prima scelta” e quello della madre come seconda opzione, se entrambi i genitori sono d’accordo.
Se, quindi, dal testo ufficiale del Ddl la scelta del doppio cognome è sparita, resiste, in maniera “bipartisan”, tra alcuni esponenti del Parlamento che hanno richiesto che tale opzione venga approvata e diventi legge. Tanto più che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha esplicitamente intimato all’Italia di rivedere la procedura per l’affidamento del cognome al nascituro, perché troppo confusionaria e, in ogni caso, incompleta.
La soluzione del “doppio cognome”, infatti, è largamente adottata in Europa. Prima fra tutti, la Spagna, dove è in uso in maniera automatica alla nascita. In Francia e in Inghilterra, invece, il figlio può ricevere indistintamente il cognome del padre, della madre, o di entrambi i genitori. Nel Regno Unito, in più, è anche possibile assegnare un cognome diverso da quello dei genitori. In Germania, infine, i coniugi, al momento del matrimonio, possono mantenere il proprio cognome o decidere insieme un cognome “coniugale” (Ehename), che verrà assegnato ai figli. Tale Ehename, se si desidera, può essere proceduto o seguito dal proprio.
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