Cosa lega un genitore adottivo a suo figlio, voluto e ottenuto spesso dopo tanta fatica e tortuosa burocrazia?
Non per forza il cognome, secondo la Cassazione.
Il figlio adottivo non ha l’obbligo di cambiare cognome
Secondo l’Organo Giudiziario, infatti, il genitore adottivo non può imporre il proprio nome di famiglia al figlio che desideri mantenere il suo, derivato dal padre biologico.
Spesso, infatti, accade che il padre legale esiga per il ragazzo il cambio di cognome: una richiesta che nasce da numerose motivazioni, come quella di favorire il senso di appartenenza alla famiglia adottiva, o di proteggere il ragazzo da casi di discriminazioni sociali e disagi psicologici.
La decisione della Cassazione, presa non senza polemiche e dibattiti da parte dell’opinione pubblica, si pone in contrasto con il volere dei padri legali e tutela i ragazzi difendendo un valore per loro importante, ovvero quello della verità biologica.
In sintesi, un ragazzo che viene adottato, secondo la legge, ha tutto il diritto di investigare e di giungere alle sue origini biologiche e, individuata la discendenza, può richiedere ed ottenere di mantenere saldo il legame con il padre naturale, attraverso il cognome.
Una situazione, quella del cognome conteso, che accade spesso quando il ragazzo ha buoni rapporti con il padre legale e un contatto ancora positivo e interessato con quello naturale.
Senza preferenze, il figlio adottivo porta entrambi i cognomi
In tutti gli altri casi, quando il minore non esprime la volontà di rimanere ancorato alla famiglia di origine, il giovane può unire il cognome di nascita a quello legale: prima il cognome adottivo, a scelta tra quello materno o paterno – una decisione che spetta liberamente ai nuovi genitori – poi quello della famiglia di origine.
Insomma, massima libertà e flessibilità al ragazzo: perché il legame con la famiglia è una scelta del tutto personale e da rispettare.
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