Qualora un genitore non avesse le risorse per pagare l’assegno di mantenimento dei figli, i nonni saranno obbligati a farsene carico in prima persona.
Fa molto discutere, negli ultimi giorni, questa sentenza della Cassazione pubblicata il 17 ottobre che conferma una situazione su cui si era già pronunciata la Corte d’Appello di Roma.
Nonni obbligati a mantenere i nipoti: quando?
Nonostante, stando alle statistiche, i nonni si adoperino già con impegno nel prendersi cura dei nipoti portandoli al parco, a scuola, a seguirli nei compiti o a preparare loro dei pasti, a breve tutto ciò può diventare un obbligo stabilito dalla legge.
Questa regola varrà, dunque, per tutti quei genitori che non hanno un lavoro o altri mezzi che permettano loro di assolvere i loro doveri nei confronti dei figli, per cui dovranno intervenire i nonni, ovvero i parenti più prossimi.
Ma vediamo, nello specifico, quali sono le esatte condizioni in cui si attua tale misura.
Se i genitori non possono mantenere i figli cosa succede?
L’obbligo imposto dalla Cassazione non si traduce nel dare direttamente ai nipoti i soldi, ma aiutare i genitori ad adempiere ai loro doveri.
Nello specifico, dunque, si arriva a tale condizione solo quando entrambi i genitori, quindi non uno solo, non hanno sufficienti possibilità di trovarsi un lavoro e mantenere i figli.
La sentenza, su questo punto, specifica che madre e padre dovranno comunque provare con ogni mezzo ad adempiere ai loro obblighi e solo in contesti estremi se ne dovranno fare carico i parenti ascendenti più prossimi.
Nel caso, ad esempio, che un coniuge separato non versi l’assegno di mantenimento, si procede, per legge, a un pignoramento dei beni; tra questi sono inclusi parte dello stipendio, la macchina e il conto bancario.
Solo quando tutte queste misure dovessero essere inapplicabili, ci sarà l’obbligo per i nonni di intervenire; tale misura si attua non solo con gli ascendenti del genitore inadempiente, ma riguarda tutti i parigrado dei due coniugi, a prescindere da chi sia, tra i due, il genitore che non riesce a provvedere alla prole.
Come si è arrivati alla sentenza: il caso
Tutto ha avuto inizio nel 2010, anno in cui il tribunale di Velletri ha fatto obbligo ai nonni di un minorenne di contribuire economicamente a una parte dell’assegno di mantenimento che in origine sarebbe dovuto essere versato dal padre, separato dalla moglie.
Quest’uomo, all’epoca, viveva con i suoi genitori e proprio a loro è stato imposto di pagare una parte della somma destinata al bambino, fissata dal giudice come mantenimento in fase di separazione.
Il padre del bambino, però, non versando questa cifra, ha indirettamente spostato quest’obbligo ai nonni paterni, che si sono visti obbligati a versare 200 dei 300 euro previsti per il mantenimento.
L’ordine giudiziario, quindi, è scattato a causa dell’inadempienza del padre e per tale motivo i nonni si sono opposti in appello presentando ricorso che, però, è stato prontamente rigettato.
La causa di ciò era dovuta al fatto che la situazione economica della madre del minore non era migliorata mentre, al contrario, quella della nonna paterna aveva subito un incremento soprattutto dopo la morte del marito e della rinuncia all’eredità che aveva fatto il figlio.
La nonna del bambino, dunque, si è rivolta direttamente alla Corte di Cassazione per essere sollevata da ogni obbligo economico ma, i giudici, hanno ribaltato la richiesta in quando la donna rappresentava l’ascendente più prossimo e per tale ragione, ai sensi dell’articolo 316 bis del Codice Civile, doveva farsi carico di parte del mantenimento del nipote.
Secondo questa sentenza, infatti, se i genitori non dispongono dei mezzi sufficienti per mantenere un figlio, i parenti più prossimi sono tenuti a fornire loro i mezzi adeguati per adempiere a tali doveri.
I limiti delle sentenze : servirà una legge ?
In questo contesto, dunque, l’attuale sentenza interlocutoria della Corte di Cassazione, pubblicata il 17 ottobre, fa un po’ più di chiarezza su quelli che sono gli obblighi di mantenimento dei nonni nei confronti dei loro nipoti.
Rimane il fatto che questa sentenza riguarda una vicenda molto specifica e particolare, difficilmente applicabile a tutte le altre situazioni delle famiglie italiane.
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